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D.Lvo 04/04/2006 n. 216

2. Nel definire le modalità di assegnazione delle quote di emissioni ai singoli impianti, il PNA

a) salvaguarda la sicurezza ed economicità del sistema energetico nazionale e degli approvvigionamenti energetici

b) tutela la competitività del sistema produttivo, evitando effetti distorsivi della concorrenza fra imprese

c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE

d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori interessati dall'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto

e) prevede modalità che assicurino che, per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.

3. Le modalità di assegnazione delle quote di emissione agli impianti termoelettrici tengono altresì conto delle trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e delle modalità di dispacciamento di merito economico, al fine di contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica.

4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto al comma 1.

Art. 11 - Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attività produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA.

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.

3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di attività dell'impianto o di parte di esso.

4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 12 - Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione

1. Ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalità da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.

2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalità di comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.

Art. 13 - Monitoraggio delle emissioni

1. Il gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.

Art. 14 - Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni

1. E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalità previste dal presente decreto. Nel Registro sono annotati i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun impianto di cui all'articolo 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro.

2. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di cui all'articolo 8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge per mezzo della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo le funzioni di amministratore del registro di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004.

3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissioni. Il Registro contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di più impianti, il Registro contiene contabilità separata per ciascun impianto.

4. Il gestore di un impianto che esercita le attività elencate nell'allegato A, nonchè qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le modalità di richiesta della suddetta domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.

5. Il Registro è accessibile al pubblico secondo le modalità e nei limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.

6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 15 - Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni

1. Il trasferimento delle quote di emissioni è libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Le quote di emissioni rilasciate da autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.

3. L'amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2, effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le modalità di richiesta del trasferimento e le modalità di verifica sono definite dal Comitato.

4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle attività ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.

6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non è corredata dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinchè il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.

7. Il gestore di ciascun impianto è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA l'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Ciò avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.

9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attività di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni impianto così come specificata nel PNA per tale periodo. La conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.

10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario

a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;

b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attività di utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.

11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma 10 nonchè a porre in essere le attività connesse all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.

12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.

Art. 16 - Verifica delle comunicazioni delle emissioni

1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilità, credibilità e precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.

2. L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato in esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1.

3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui all'articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.

4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serietà ed obiettività.

5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni relativi all'attività oggetto della verifica. Il verificatore è tenuto alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attività.

Art. 17 - Accreditamento dei verificatori

1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata professionalità e che dimostrino di conoscere

a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonchè le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva stessa

 

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